TAR Lombardia (Milano), sez. I, 17.08.2021 n. 1936

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Requisiti di ordine generale – Gravi illeciti professionali – Misure di self cleaning – Non chiara dissociazione di un’impresa dalla condotta illecita contestata al suo amministratore – Rilevanza della sola cesura dei rapporti tra la società e il rappresentante legale – Esclusione – È illegittima.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

Ora, le misure di self cleaning hanno una rilevanza oggettiva, ma di tale profilo il Comune non ha tenuto conto, reputando anzi indice di mancata dissociazione l’espressione di un rammarico per la vicenda occorsa a -OMISSIS-; ma ciò integra un dato irrilevante, perché non incide sull’oggettività dei fatti, dai quali emerge che -OMISSIS- si è dimesso da ogni carica ed ha ceduto le quote societarie.

Il Comune sembra assegnare una dimensione soggettiva alla dissociazione, come se sottendesse la formulazione di un giudizio di disvalore sul piano etico o morale, mentre questi profili le sono del tutto estranei, perché va accertata sul piano oggettivo, in base alle misure organizzative adottate.

Il dato inequivocabile è che -OMISSIS- è stato radicalmente allontanato dalla società, sia sul piano gestorio, sia sul piano della partecipazione societaria.

[…]

Invero, -OMISSIS- ha adottato misure organizzative che dimostrano una netta cesura dei rapporti tra la società e il rappresentante legale, il quale ha abbondonato ogni carica societaria e dismesso la partecipazione posseduta, fermo restando che il Consiglio di amministrazione si è immediatamente riservato l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale. Si tratta di misure oggettive che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 598) integrano un adeguato self cleaning , perché esprimono l’attivazione di un percorso virtuoso da parte dell’operatore, indice di affidabilità.

[…]

La scelta non riflette neppure canoni di ragionevolezza e di buona fede, in quanto il confronto dialettico comprende doveri di collaborazione, al fine di consentire all’operatore di dimostrare compiutamente il proprio “ravvedimento”, in coerenza con la ratio delle misure di self cleaning che, come già precisato dalla giurisprudenza citata, è quella di legittimare la conservazione dell’impresa all’interno del mercato.