TAR Veneto (Venezia), sez. II, 13.12.2021, n. 1510

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Gara telematica – Esclusione – Perchè la mandante di un RTI non risultava registrata sul MEPA come previsto dal disciplinare – Illegittimità – Mero adempimento formale – Violazione principio tassatività delle cause di esclusione.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento.

Occorre, in proposito, rilevare che la previsione del disciplinare richiamata non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art.2 del capitolato d’oneri della Consip, già citati, che non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di esclusione dalla procedura di selezione: si tratta, dunque, di una disposizione che non trae fondamento da nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti.

[…]

Il Collegio ritiene che l’esclusione dalla gara disposta inforza del solo mancato adempimento formale dell’iscrizione alla piattaforma telematica di una delle imprese incluse nel raggruppamento (senza che neppure fosse stata preliminarmente attivata, sia detto in via incidentale, qualche forma di invito alla regolarizzazione) risulti contrastante con il principio di tassatività, il cui rispetto è imposto dall’art. 83, comma 8, c.c.p. in riferimento a tutte le “prescrizioni” previste a pena di esclusione.