T.A.R. per la Campania (Napoli), sez. II, 30.09.2021 n. 6123

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Requisiti di idoneità professionale – Iscrizione alla camera di commercio – Corrispondenza tra oggetto del contratto e oggetto sociale – Necessità – Sussiste.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

Come chiarito dai più recenti arresti giurisprudenziali, ai quali il Collegio intende dare continuità, nell’impostazione del nuovo codice degli appalti l’iscrizione camerale assurge a specifico requisito di idoneità professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50/2016),anteposto ai particolari requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico. Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell’oggetto dell’affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza e corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa (come visto, non sussistente nella specie), tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire dell’impresa, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019 n. 7846; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre2015 n. 4457; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012 n. 648).