T.a.r. Lazio (Roma), 02.11.2021, n. 11219
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Requisiti di ordine generale – Gravi illeciti professionali – Esclusione – Per mera pendenza di un giudizio penale – Illegittimità – Ipotesi di automatismo espulsivo – Discrezionalità della S.A. – Deve necessariamente essere preceduta da un’adeguata istruttoria e da precisa analisi circa la significatività in concreto dei fatti contestati.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento.
[…]
Rilevato invero che la disposta esclusione è stata motivata sic et simpliciter dalla mera pendenza del giudizio penale di primo grado, descritto in atti, a carico del direttore tecnico della società istante, dal quale l’amministrazione ha ritratto l’esistenza del rischio di inaffidabilità dell’operatore; Considerato che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, a patto che l’amministrazione supporti il provvedimento espulsivo di un’adeguata istruttoria e di una congrua motivazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24 luglio 2019, n. 1737; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 aprile 2019, n. 897; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 marzo 2019, n. 2771);
Considerato che neppure può ritrarsi il descritto automatismo espulsivo dal mero titolo di reato contestato, dovendo la determinazione amministrativa essere corredata da precisa analisi circa la significatività in concreto dei fatti contestati;
Rilevato invero che l’art. 80 comma 5 del codice dei contratti impone alla stazione appaltante, nella sussunzione del caso concreto nel concetto giuridico indeterminato del “grave illecito professionale”, un particolare rigore probatorio e motivazionale, segnatamente qualora intenda escludere un concorrente in presenza di una fattispecie di rilevanza penale in ordine alla quale difetti l’accertamento definitivo e che dunque non possa essere ricondotta tra le ipotesi espulsive vincolate menzionate al comma 1 del medesimo articolo;
Precisato che l’atto di esclusione è motivato esclusivamente mediante il riferimento al procedimento penale de quo e non già su di una ritenuta omissione e/o falsità dichiarativa;
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra esposti.