Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Avvalimento “premiale” – Utilizzo per conseguire punteggio maggiore per la specifica professionalità dei componenti del gruppo di lavori – Ammissibilità – Limiti.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

1.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio delle risorse utili all’esecuzione del contratto, acquisite mediante un contratto di avvalimento, non può ritenersi ex se violativo dei limiti posti al primo periodo del comma 1 dell’art. 89, il quale restringe il campo di applicazione dell’istituto dell’avvalimento che potremmo definire “puro”, ossia quello finalizzato unicamente ad “avvalersi” di requisiti di soggetti terzi, alla fase della partecipazione e la cui ratio è quella di scongiurare una distorsione dell’istituto per ottenere valutazioni incrementali di titoli non posseduti con una alterazione evidente del mercato. Allorché invece, come in questo caso, il contratto di avvalimento è utilizzato per qualificare in termini sostanziali l’offerta tecnica consentendo l’inserimento di personale dotato di specifica professionalità nel Gruppo di lavoro della concorrente, vengono meno le ragioni stesse del divieto.

 

T.A.R. Lazio (Roma), 01.04.2021 n. 3929