Corte di Cassazione, II sez. civile, 20.08.2019 n. 21515
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Fase esecutiva– Variazioni del progetto – Termine di consegna e penale per il ritardo – Vengono meno.
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Fase esecutiva– Ritardo lavori – Riduzione penale – Discrezionalità del giudice.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Il potere conferito al giudice dall’art. 1384 c.c. di ridurre la penale manifestamente eccessiva è fondato proprio sulla necessità di correggere le modalità di espressione della autonomia privata, riportandole nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l’esercizio di uno strumento di intervento equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l’interesse del creditore all’adempimento, cui ha diritto, con riguardo all’effettiva incidenza di esso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. Tale apprezzamento sull’eccessività dell’importo fissato con clausola penale delle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, come sulla misura della riduzione di detto importo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, motivato in relazione agli anzidetti criteri e parametri di riferimento (Cass. Sez. 2, 09/11/1994, n. 9304; Cass. Sez. 3, 08/05/2001, n. 6380; Cass. Sez. 3, 18/03/2003, n. 3998; Cass. Sez. 2, 16/03/2007, n. 6158; Cass. Sez. 2, 01/10/2018, n. 23750).