Corte di Cassazione Civile, 09.06.2020 n. 10983
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Avviso di accertamento – Raggruppamento temporaneo di imprese – Costituzione di società consortile per esecuzione dei lavori – Conservazione della piena autonomia operativa delle imprese nella realizzazione della parte di opera che le compete – Condizioni.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all’art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass.Civ., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l’autonomia operativa delle singole imprese associate – o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite).
Si tratta, quindi, di un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell’ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Infatti, si è recentemente affermato che l’ATI, sia nell’ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un’impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicchè, non configurando un unitario soggetto passivo Iva, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini dell’assolvimento di detta imposta (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Per questa Corte, dunque (Cass.Civ., 30 gennaio 2003, n. 1396) si è chiarito che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l’impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l’unificazione dell’attività di esecuzione dell’appalto. L’appalto, dunque, non diventa “comune” alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete. 2.3.Le imprese riunite (o associate) possono, tuttavia, costituire tra loro una società consortile, che però si limita solo alla esecuzione delle opere, mentre il contratto di appalto resta fermo tra la stazione appaltante e l’ATI, che lo stipula tramite la mandataria dell’associazione temporanea, che opera in virtù di mandato collettivo, gratuito ed irrevocabile. Resta, dunque, la responsabilità solidale delle società che fanno parte dell’ATI, sia della mandataria che delle mandanti.
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In realtà, poiché il contratto intercorre tra la stazione appaltante e l’ATI, con sottoscrizione del contratto da parte della mandataria dell’associazione temporanea di imprese, mentre la società consortile si limita alla esecuzione dei lavori, senza subentrare in alcun modo nel rapporto negoziale con la stazione appaltante (né a titolo di subappalto né di cessione del contratto), senza necessità di autorizzazione o di approvazione, allora i costi sono costituiti dai contributi o compensi versati alla società consortile, ed i ricavi dalle somme corrisposte dal committente sulla base dei corrispettivi pattuiti, sicchè il risultato positivo o negativo dell’opera si realizza in capo alle singole imprese.
Questa Corte ha con varie decisioni conformi ribadito che, in tema di appalto di lavori pubblici, l’art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell’ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell’associazione temporanea d’imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un “subentro” nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l’ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto – “ad alcun effetto” – che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant’è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall’art. 21 della legge n. 584 del 1977. Il regime dell’associazione temporanea d’imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l’uno alla riunione d’imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile.
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Pertanto, poiché le imprese riunite restano titolari del contratto intervenuto con la committente (in tal senso anche risoluzione ministeriale Min. Dif.Gen.Tasse e Imposte indirette sugli affari, 5 dicembre 1990, n. 431292; risoluzione ministeriale Min. Fin.Dip. Ent. Centr. Affari giuridici e contenzioso, 20 agosto 1998, n. 106/E/1998/17860, in relazione all’art. 26 del d.lgs. 406 del 1991), la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione alla fine di ciascun periodo di imposta va effettuata dalle singole imprese riunite, benchè l’opera venga eseguita per il tramite di uno strumento operativo comune. I lavori in corso di esecuzione, allora, vanno indicati, per la quota di spettanza di ciascuna società consorziata, facente parte dell’ATI, nelle proprie rimanenze finali.