Cassazione Civile, 02.04.2019 n. 9152
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Fase esecutiva – Variazioni del progetto – Termine di consegna e penale per il ritardo – Vengono meno – Conservazione penale – Solo con accordo tra le parti – In mancanza – Richiesta risarcimento danno – Onere della prova della colpa dell’appaltatore – In capo al committente.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Costituisce principio consolidato che, quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto – che importino “notevoli modificazioni della natura dell’opera”, che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere (v. Cass. n. 10201 del 2012; Cass. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011) – il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore (Cass. n. 20484 del 2011; conf. Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986).