Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2022, n. 513
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Cauzione provvisoria – Garantisce la serietà dell’offerta – Escussione tardiva da parte della Stazione Appaltante – L’offerente non resta obbligato in proprio per un debito corrispondente all’importo della cauzione.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento.
La funzione della cauzione provvisoria è quella di garantire la serietà dell’offerta, senza che però l’impresa si impegni a pagare la relativa somma direttamente nei confronti della stazione appaltante ma una volta prestata doverosamente e regolarmente la garanzia, da parte dell’offerente, la tardiva escussione di questa, ad opera della stazione appaltante, esclude che questi resti obbligato in proprio, non operando la solidarietà tra fideiussore e debitore principale di modo che questi resti comunque obbligato per un debito proprio corrispondente all’importo della cauzione.