Consiglio di Stato, sez. III, 06.10.2021 n. 6655
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di Gara – Avvalimento – Contratto di Avvalimento – Omessa indicazione del corrispettivo per prestazioni esecutive – Nullità – Non sussiste – Può essere calcolato con riferimento alle tariffe o agli usi o dal giudice.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Con riferimento al contratto di avvalimento ricorre l’esigenza di ancorare la determinazione del corrispettivo all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, quale potrà delinearsi solo all’esito, o comunque nel corso, dell’esecuzione dell’appalto, alla luce delle specifiche esigenze di “soccorso” manifestate dall’impresa ausiliata ovvero della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria. L’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del (così inteso) corrispettivo può essere colmata in forza della norma suppletiva, analogicamente applicabile, di cui all’art. 1657 c.c., concernente il contratto di appalto, a mente della quale <<se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice>>.