T.A.R. Lazio (Roma), sez. I-Quater, 07.03.2022, n. 2628

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Requisiti di ordine generale – Sentenze definitive di condanna nei confronti dei membri del collegio sindacale – Motivo di esclusione dalla gara – Sussiste.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento.

Le verifiche ai sensi dell’art. 80, comma 1 del codice dei contratti pubblici sono compiute ex comma 3 anche nei confronti dei membri degli organi “con poteri di vigilanza” tra i quali deve ritenersi che rientrano i componenti del Collegio sindacale delle società partecipanti (cfr. anche Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).
Difatti gli art. 2403 (Doveri del collegio sindacale: “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto…..”) del cod. civ. e ss. riconoscono ai sindaci obblighi di vigilanza, e non di mero controllo, spettando a questi ultimi verificare il rispetto, da parte degli amministratori, della legge e dello statuto, nonché la corretta amministrazione della società e il suo concreto funzionamento. I poteri di controllo attribuiti al Collegio sindacale non si limitano al controllo di tipo contabile, il quale si aggiunge ad altre forme più penetranti di controllo e vigilanza che concernono l’intera attività della società di riferimento. I membri del Collegio sindacale, quindi, non si sottraggono all’obbligo del possesso dei requisiti di moralità previsti dall’ art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2019, n. 9832; id. sez. II, 23 luglio 2018, n. 8286).