T.A.R. Calabria (Catanzaro), sez. I, 10.3.22, n. 417
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Consorzi stabili – Requisiti di partecipazione – Attestazione SOA – Scadenza intermedia – Presentazione in gara del contratto di variazione – Continuità possesso requisiti – Sussiste.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento.
Il consorzio stabile non perde la qualificazione alla partecipazione a gare pubbliche, dato che: a) in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento della attestazione del consorzio può essere richiesto da parte del consorzio stesso solo dopo che l’impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto a sua volta la verifica positiva dei requisiti e il rinnovo della propria qualificazione; b) se l’impresa consorziata si attiva nei termini e consegue la verifica positiva, non si verifica soluzione di continuità nel possesso da parte della stessa dell’attestazione; c) può quindi sostenersi che analogamente non si verifichi soluzione di continuità nel possesso della qualificazione del consorzio che, attivatosi una volta che la consorziata abbia ottenuto il rinnovo della propria attestazione, a sua volta ottenga l’adeguamento della propria scadenza intermedia (in questo senso sostanzialmente Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878)” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 30.7.2016, n.514).
Tanto rilevato, l’avvenuta presentazione in gara, da parte del Consorzio risultato aggiudicatario, di un contratto di variazione per scadenza intermedia, in data 21.4.2021,ossia in data antecedente al termine per la presentazione delle offerte, fissato al 27.7.2021, cui ha fatto seguito l’esito positivo della verifica medesima, risulta circostanza idonea e sufficiente per ritenere insussistente la contestata soluzione di continuità nel possesso, da parte del Consorzio medesimo, dell’attestazione sui requisiti di partecipazione.