TAR Sicilia (Catania),sez. III, 21.10.2021, n. 3137
Contratti pubblici – Domanda di risarcimento del danno – Per omessa ottemperanza della P.A. alla sentenza di merito – Illegittimo svolgimento per due anni del servizio da parte della ditta seconda classificata – Accoglimento – Motivazioni.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Nell’ambito dei pubblici appalti infatti non occorre alcun indagine circa tale profilo soggettivo per accertare la responsabilità della P.A., come da autorevole precedente della Corte Europea di Giustizia (CGE 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C- 48/93), confermato dalla prevalente giurisprudenza nazionale (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 maggio 2018, n. 2853; Consiglio di Stato, V, 8 novembre 2012, n. 5686). Rimane pertanto unicamente da verificare se, incontrovertibilmente accertata l’illegittimità della successiva esclusione di IGM e dell’aggiudicazione dell’appalto alla Dusty con sentenza n. 97/2021 del CGA passata in cosa giudicata, sussista il nesso di causalità rispetto al danno che la I.G.M. Rifiuti Industriale s.r.l. ritiene di aver subito per non aver potuto svolgere presso il Comune di Giarre il servizio di igiene urbana per il cui affidamento quest’ultimo ha indetto apposita procedura di evidenza pubblica nell’anno 2015.
Fermo restando che, per le ragioni in precedenza esposte, il danno da risarcire non può correlarsi, così come da domanda attorea, al periodo di 3 anni e 2 mesi, ma a quello più ridotto di 2 anni, 8 mesi e 6 giorni, è evidente come la possibilità di realizzare un proprio utile d’impresa sia stato precluso alla società attuale ricorrente esclusivamente dal fatto antigiuridico della prima – ed illegittima – conclusione con Dusty del contratto, poi concluso dal Comune di Giarre con la prima soltanto a far data dal 21/02/2020 e per la durata di 46 mesi. Sussistendo quindi il nesso di causalità fra gli atti illegittimi adottati dall’Amministrazione intimata ed il danno che la società attuale ricorrente ha lamentato di aver subito per loro causa, al Collegio non rimane che affrontare il profilo relativo alla quantificazione del predetto danno.