Consiglio di Stato, sez. V, 29.09.2021 n. 6542

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Raggruppamento temporaneo di imprese – Dichiarazione cumulativa degli oneri di sicurezza – Non occorre indicazione per ogni impresa – Legittimità.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

A questo riguardo bene ha affermato il primo giudice che, «il raggruppamento aggiudicatario ha pienamente assolto all’onere derivante dalla lex specialis [e dalla disposizione di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016]» presentando un’unica offerta con dichiarazione cumulativa in quanto l’indicazione dei costi relativi agli oneri della sicurezza è parte del contenuto dell’offerta economica redatta da ciascun operatore e tale è, per la procedura di gara, un raggruppamento di imprese; inoltre, come noto, a mente dell’art. 48, comma 8, del predetto testo legislativo in caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, non v’è ragione di ulteriormente distinguere, nella formulazione dell’offerta, rispetto ad una responsabilità assunta individualmente.