TAR Lazio, Sez. II, 28 settembre 2021, n. 10021
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Costi della manodopera – Indicati con riferimento ai dipendenti impiegati stabilmente nella commessa – Indicazione dei costi per figure professionali impiegate in via indiretta ed occasionale – Non obbligatori.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
– con riferimento alla censura concernente la voce dei costi relativi alla figura del “building manager”, si osserva che, come evidenziato dalla difesa di Consip, la figura del building manager non era richiesta dal Capitolato tecnico della gara ed infatti il concorrente ha previsto tale figura “liberamente, nel team esecutivo con funzioni di mero coordinamento”; al di là della valutazione di congruità del costo di una simile attività (di coordinamento), la giurisprudenza ha osservato come “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione … serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre”, sicchè è “preferibile … riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili” (quali quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento); ciò comporta che “l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente …. , ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti … il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786);
– escluso che il RTI controinteressato fosse tenuto ad inserire il costo della figura del building manager nell’ambito del costo complessivo della manodopera, non può coerentemente affermarsi che Consip non abbia tenuto in debita considerazione il costo del lavoro indicato nelle giustificazioni in sede di verifica di anomalia per detta figura professionale i cui servizi erano stati inseriti tuttavia nell’offerta tecnica, il che comporta l’infondatezza della censura;