T.A.R. Puglia (Bari), sez. I, 29.03.2021 n. 545

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Proposte migliorative e varianti – Definizioni.

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Bando e lettera d’invito – Divieto di introdurre varianti – Inammissibilità – Tutela della par condicio.

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Proposte migliorative – Valutazione in sede di gara – Sindacabilità – Limiti.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

La giurisprudenza ha posto in risalto che “…in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, 6/4/2021 14/24 per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante (…)” (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2021, n. 1080, che richiama: Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873, id. 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cga Sicilia, 30 aprile 2018, n. 251).

In tale prospettiva “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2021, n. 1080 citata, che richiama: Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2969; Cons. Stato, n. 6793 del 2019, cit.; V, 14 settembre 2018, n. 5388).

Quindi in questo senso devono considerarsi, in una gara d’appalto, proposte migliorative tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie che siano attuate allo scopo di rendere il progetto prescelto meglio corrispondente e rispondente alle esigenze proprie della stazione appaltante, a condizione che non vengano però modificati ed alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in quanto ciò implicherebbe una totale divergenza e un radicale discostamento dall’oggetto della gara stessa (T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 22 maggio 2019, n. 146).

Laddove la lex di gara non ammette le varianti non sono consentite, a tutela della par condicio, tutte quelle modifiche progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (T.a.r. Basilicata 10 novembre 20202, n. 703, che richiama: Cons.Stato, IV, 7 novembre 2014, n. 5497).

Riguardo all’incidenza delle proposte migliorative sulle soluzioni progettuali originariamente concepite dalla stazione appaltante, è stato chiarito che “l’ammissione di modificazioni progettuali migliorative non essenziali è da considerare di per sé insita nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in  quanto strettamente connessa a quest’ultimo, atteso che non vi è chi non veda come l’esclusione di una qualche diversificazione tra le offerte tecniche delle singole concorrenti alla gara priverebbe di qualsiasi contenuto la stessa previsione del criterio in trattazione e, dunque, ne snaturerebbe in toto l’utilità, con conseguente annientamento della funzione che connota lo stesso” (T.a.r. Lazio, Roma, II, 22 maggio 2017, n. 6104; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655).