T.A.R. Piemonte (Torino), sez. I, 29.03.2021 n. 349
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Motivi di esclusione – Sentenza di condanna per reato estinto – Obbligo dichiarativo – Non sussiste.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
Nello specifico, l’effetto estintivo dell’abrogatio criminis posto in essere con il provvedimento di estinzione del reato determina il venir meno di “ogni effetto penale” (art. 460, comma 5, c.p.p.) della condanna e della portata preclusiva della stessa. Sul punto, il Collegio non può che allinearsi a quanto chiarito dal Consiglio di Stato secondo cui “l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per “reati gravi” non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati, non già per il fatto che quei fenomeni estintivi siano “ex se” sintomatici della “non gravità” dei reati, quanto piuttosto in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il 6/4/2021 8/11 provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato” (Cons. Stato sez. VI, n. 4392/2013). L’estinzione del reato prevista al comma 3 dell’art. 80 esclude, pertanto, l’applicazione del comma 1 ponendosi in un rapporto di specialità con la disposizione generale.
14. – Va, quindi, condiviso il principio secondo il quale “l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali «non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati […] in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato” (Tar Napoli, 3518/16). Vieppiù in considerazione del fatto che l’estinzione del reato, nel caso di specie è stata dichiarata con sentenza dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza del -OMISSIS-. In tal senso, il Consiglio di Stato ha ribadito quanto disposto in merito alla precedente formulazione della disposizione, in particolare ha chiarito che “ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), e comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, l’estinzione del reato, che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna, non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna” (Cons. Stato sez. III – 05/03/2020, n. 1629).