T.A.R. Lazio (Roma), sez. II quater, 28.07.2020 n. 8821
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Requisiti – Motivi di esclusione – Sentenza di condanna per reato non rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 – Va comunque sempre dichiarata.
Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Requisiti – Motivi di esclusione – Sentenza di condanna per reato non rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 – Obbligo dichiarativo – Limite temporale – Tre anni dal passaggio in giudicato.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
1. Si è ritenuto che i precedenti penali, in quanto astrattamente pertinenti, debbano essere integralmente dichiarati, a prescindere dalla rilevanza in concreto che essi abbiano con riguardo alla attività professionale (Cons. Stato, sez. V, n. 4511 del 2015, secondo il quale, nel vigore della precedente normativa, “la dichiarazione da rendere ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale deve essere completa e, con particolare riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38, deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante”). Spetta infatti alla sola stazione appaltante il giudizio in concreto sulla incidenza che tali profili possano avere sui requisiti di affidabilità del concorrente. E ciò richiede di poter analizzare la fattispecie nei suoi aspetti più rilevanti, ove ve ne siano, ai fini del giudizio sulla affidabilità del concorrente. Non si postula, vale la pena di ripeterlo, che l’amministrazione possa assegnare significato ad ogni fattispecie penale, quand’anche del tutto ininfluente rispetto alla integrità professionale dell’operatore economico, posto che la dichiarazione è in ogni caso volta a soppesare quest’ultima. Ma proprio la possibilità che dietro lo schermo astratto della fattispecie di reato possa celarsi, nella epifania del fatto, un tratto rilevante anche per i fini propri della gara, comporta che in linea di principio ogni condanna penale vada dichiarata.
2. A compensazione della latitudine dell’obbligo di dichiarare, la legge pone un limite di carattere temporale, che conferisce equilibrio al regime complessivo. Sotto tale ultimo profilo, il comma 10 bis dell’art. 80 prevede, quanto ai motivi di esclusione basati sul precedente comma 5, che non abbiano peso i fatti risalenti a più di tre anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che li abbia accertati, secondo una modalità di attuazione dell’art. 57, ultimo paragrafo, della direttiva 2014/24/UE conforme al diritto dell’Unione ( Corte di giustizia, sentenza 24/10/18 in C-124/17). 5/3/2021 12/24 Aggiunge, inoltre, che in attesa della definizione del giudizio, la stazione appaltante dovrà tener conto del fatto ai fini della propria valutazione. Con ciò si trae conferma dell’assunto sopra affermato: diversamente che per i casi di cui al comma 1, i motivi di esclusione di cui al comma 5, lett. c) assumono consistenza autonoma rispetto al procedimento penale, nel senso che l’amministrazione li può ricostruire e valutare da sé. 8.1 Il rapporto tra procedimento penale e attività valutativa della p.a. si pone perciò nei seguenti termini, quanto al comma 5 dell’art. 80: a) non rileva in sé la condanna definitiva, ma il fatto emergente dagli atti; b) quest’ultimo è sempre rivalutato autonomamente dalla stazione appaltante, con riguardo ai riflessi che possa avere sulla affidabilità professionale del concorrente; c) ove il fatto sia accertato definitivamente con sentenza di assoluzione o condanna passata in giudicato, l’amministrazione, ferma l’autonomia del proprio apprezzamento, non potrà rispettivamente affermarne la sussistenza materiale o negarla, se non incorrendo in travisamento dei fatti (come si deduce dall’art. 653 c.p.p., che, quanto al procedimento amministrativo disciplinare, attribuisce efficacia di giudicato alla pronuncia definitiva di assoluzione o condanna, quanto all’accertamento sulla sussistenza del fatto); d) in ogni altra ipotesi, la stazione appaltante potrà prendere spunto dagli atti del procedimento penale; e) in tali casi, l’autonomia della valutazione amministrativa in ordine alla materiale sussistenza del fatto sarà comunque influenzata dall’andamento di tale procedimento, dal quale si potranno trarre elementi probatori tanto più significativi, quanto più esso è progredito (la mera pendenza del procedimento, ad esempio, nulla permetterà di dire per relationem, mentre il contrario va postulato in caso di ordinanze cautelari, di rinvio a giudizio, e, soprattutto, di condanne non definitive).