T.A.R. Campania (Napoli), 21.09.2020 n. 3945

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Principio di rotazione – Non si applica – Procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Procedura di gara – Conflitto di interessi – Accertamento – Concreto – Interessi della propria o dell’altrui sfera privata – Insufficienza – Rapporto di “colleganza” ovvero di “conoscenza”.

Estratto delle parti rilevanti del provvedimento

1. Non giova, pertanto, al ricorrente, onde avvalorare la tesi dell’illegittimità della sua esclusione, invocare la disciplina dei consorzi di cui all’art. 4, l. 25 giugno 1909 n. 422, da cui si evince che i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro sono soggetti giuridici a sé stanti, distinti, dal punto divista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte; sicché concorrente, secondo consolidata giurisprudenza, è solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, che all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6632). Tali principi giurisprudenziali, infatti, sono pacificamente affermati in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c, D.lgs. 50/2016, essendo in tal caso indifferente che essi siano posseduti in proprio e direttamente dal consorzio ovvero risultino dalla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti in base al sistema del cumulo dei requisiti c.d. “alla rinfusa” ( cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024).

 

2. Dunque, è in ragione della natura stessa dell’accreditamento che risulta conseguentemente indifferente il carattere stabile del Consorzio, in quanto l’accreditamento deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla effettiva esecuzione dell’appalto, quale che sia la forma giuridica dell’aggregazione prescelta dalle imprese partecipanti.