Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2594 del 29.03.2021
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Aggiudicazione del contratto – Procedimento di verifica della congruità delle offerte – Discrezionalità della stazione appaltante – Sindacato del Giudice Amministrativo – Inammissibile salvo macroscopiche illegittimità, valutazioni abnormi e errori di fatto.
Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura di gara – Aggiudicazione del contratto – Procedimento di verifica della congruità delle offerte – Competenza – Appartiene anche al RUP.
Estratto delle parti rilevanti del provvedimento
1.
Va preliminarmente ricordato che, per consolidata giurisprudenza ( ex multis ,Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6023), il giudizio della stazione appaltante sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; pertanto, se il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, non può per contro procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione, di talché tale sindacato rimane limitato ai casi di“ macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto ” (in termini, anche Cons. Stato, V,24 agosto 2018, n. 5047); lo stesso dicasi per l’esame delle giustificazioni, anch’esso espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’amministrazione (Cons. Stato, V, 8 luglio 2014, n. 3459; V, 6 giugno 2012,n. 3340; V, 29 febbraio 2012, n. 1183).
2.
Il motivo non può trovare accoglimento, essendo la competenza del Rup di carattere specifico e non incontrando – in materia – alcuna espressa deroga di carattere legislativo: bene dunque ha rilevato il primo giudice che l’argomentazione di Tecnotratti s.r.l. “ non tiene conto della speciale disciplina in materia di appalti pubblici che affida al RUP, tra l’altro, tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento non specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti (cfr. art.31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016). L’adozione della determinazione di esclusione, pertanto, non spettava al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, cui nessuna disposizione attribuisce specifici compiti in materia, bensì al RUP in quanto istituzionalmente preposto al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ”. La corretta lettura del sovra richiamato art. 97, comma 5 del d.lgs. n. 50 del2016 presuppone invero la considerazione sia di quanto previsto dall’art. 31del medesimo decreto, sia dalle Linee-guida ANAC n. 3 del 2016 che, oltre ad indicare alcuni specifici compiti del Rup, definiscono la sua competenza in termini residuali, ivi compresa la verifica della congruità delle offerte. In tal senso, da ultimo, Cons. Stato, III, 5 giugno 2020, n. 3602 ha infatti ribadito che “ il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup […] le cui incombenze si esauriscono con la “ valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ” ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646). Deve infatti confermarsi il principio (Cons. St., Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n.3646) secondo cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua”.
3.
La procedura seguita dalla stazione appaltante risulta infatti conforme alla previsione dell’art. 97, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “ la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ”, superando la rigida disciplina di cui alla normativa precedente, che prevedeva un procedimento articolato in tre fasi (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio). Al riguardo, va confermato l’orientamento secondo cui “ ben può accadere in concreto che, ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia e decida per questo di avanzare ulteriori richieste all’operatore economico ovvero di fissare un incontro per ricevere spiegazioni e chiarimenti ”.